Addio al certificato assicurativo cartaceo
Dopo l’eliminazione del tagliando arriva anche il certificato digitale.
Gia’ dal 18 Ottobre 2015 (ai sensi dellâart. 180 comma 1 lett. d) del Codice della Strada e Provvedimento Ivass n. 41 del 22/12/2015 ) viene meno l’obbligo di esibire il tagliando assicurativo sul cruscotto della propria auto.
I controlli sulla validità della copertura sono ormai effettuati in via del tutto telematica. Questo comporta uno snellimento delle procedure, ed una diminuzione delle frodi tramite esibizioni di certificati falsi.
In un primo momento, per rendere graduale il passaggio, gli automobilisti avrebbero dovuto portare con sÃĐ il certificato in forma cartacea, che attestasse la copertura assicurativa.
Ora, una nuova precisazione del Ministero degli Interni , parifica la stampa del certificato assicurativo trasmesso in via digitale allâoriginale cartaceo.Â
Il Ministero, ha confermato che, in caso di controllo, sia sufficiente che lâassicurato esibisca un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso. Senza che il conducente possa essere sanzionato o sia tenuto ad esibire successivamente un certificato originale in formato cartaceo.
Nessuna sanzione dunque nel caso di assenza di certificato originale, ÃĻ sufficiente una copia, o l’esibizione in formato digitale del certificato stesso.
Di seguito il testo della disposizione:
LTVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art.10, comma 5, del citato Regolamento del 2010, prevedendo che “ÂŦe/caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica
Per effetto della modifica da ultimo richiamata ( ), in sede di controllo, puÃē essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell’art. 180, comma 8 , C.d.S. , possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
Sotto una breve guida semplificata dell’Ania che spiega cosa ÃĻ cambiato con la digitalizzazione delle procedure assicurative.
Addio ai tagliandi di carta – Cosa cambia?Â